Carta dei diritti 1628

PETITION OF RIGHTS – La Petizione dei diritti (1628)

La Petition of Right del 1628 fu un insieme di norme stilate dal Parlamento inglese nel clima di conflittualità tra Re e Parlamento. Con questa Petizione l’assemblea richiamò fermamente il sovrano al rispetto delle leggi del Regno e delle garanzie di cui, fino ad allora, avevano goduto i cittadini inglesi. I parlamentari accusarono il sovrano, in modo particolare, di avere imposto tasse non approvate dal Parlamento e di violare sistematicamente le libertà individuali operando arresti e detenzioni arbitrarie.

Qui sotto l’elenco dei punti inviolabili della Petition of Right.

Divieto di:

  • Imposizione di tasse senza l’approvazione del Parlamento
  • Prestiti forzati
  • Arresto arbitrario
  • Imprigionamenti contrari alla Magna Charta
  • Interferenza con la proprietà privata
  • Obbligo di dare alloggio ai soldati
  • Imposizione della legge marziale
  • Esenzione degli ufficiali dai processi.

Di seguito il testo originale:

Alla Eccellentissima Maestà del re.

[I] I Lord spirituali e temporali e i Comuni, riuniti in Parlamento, fanno osservare molto umilmente al nostro Sovrano Signore il re che è dichiarato e fissato da uno statuto fatto sotto il regno di Edoardo I1, conosciuto sotto il nome de tallagio non concedendo, che il re o i suoi eredi non impongano né levino imposte o aiuti in questo regno, senza il buon volere e assenso degli arcivescovi, vescovi, conti, baroni, cavalieri, borghesi e altri uomini liberi dei Comuni di questo regno; che, dall’autorità del Parlamento, convocato nel venticinquesimo anno del regno del re Edoardo III, è dichiarato e stabilito che nessuno potrà essere, in avvenire, costretto a prestare del denaro al re contro la sua volontà, perché ciò sarebbe contrario alla ragione e alle libertà del Paese; che altre leggi del regno proibiscono di gravare con carichi o altre tasse conosciute sotto il nome di benevolence o altre imposizioni analoghe; che, per i detti statuti o altre buone leggi di questo regno, i vostri sudditi hanno ereditato questa sicurezza di non potere essere costretti a contribuire a nessuna tassa, imposta, contributo o altro onere simile, senza il comune consenso, dato in Parlamento.

[II] Considerando tuttavia che sono state stabilite, dopo poco, diverse commissioni [direttive] indirizzate ai commissari in parecchie contee, con istruzioni per le quali il vostro popolo è stato riunito in diversi luoghi e richiesto di prestare certe somme di denaro a V. M.2; e che rifiutandosi qualcuno, è stato a questi fatto prestare giuramento, e sono stati obbligati a comparire e a presentarsi, contro tutte le leggi e gli statuti di questo reame, davanti al vostro Consiglio privato o in altri luoghi; che altri sono stati arrestati e imprigionati, turbati e molestati in diverse altre maniere; che diverse altre tasse sono state imposte ed esatte sui vostri sudditi nelle contee dai lord luogotenenti, dai luogotenenti-deputati, dai commissari per l’esercito, dai giudici di pace e da altri, per ordine di V. M. o del vostro Consiglio privato, contro le leggi e i liberi costumi di questo reame.

[III] Considerando che è anche fissato e stabilito, dallo statuto chiamato la «Grande Carta delle libertà d’Inghilterra»3, che nessun uomo libero potrà essere arrestato o messo in prigione, né spossessato del suo libero allodio4, né delle sue libertà o franchigie, né messo fuori dalla legge o esiliato, né molestato in nessun’altra maniera, se non in virtù di una sentenza legale dei suoi pari o delle leggi del Paese.

[IV] Considerando che è stato anche dichiarato e stabilito, dall’autorità del Parlamento nel ventottesimo anno del regno del re Edoardo III, che nessuno, di qualsiasi rango o condizione sia, potrà essere spogliato, né privato del diritto di trasmettere i suoi beni per successione, o messo a morte senza essere stato ammesso a difendersi in un processo legale.

[V] Considerando tuttavia che, nonostante questi statuti e altri statuti e buone leggi del vostro reame aventi il medesimo oggetto, parecchi dei vostri sudditi sono stati recentemente imprigionati senza che ne sia stata indicata la causa; e che, quando furono condotti davanti ai vostri giudici, conformemente ai bills di V. M. sull’habeas corpus, per subire e ricevere ciò che la corte stabilirà, e quando fu ingiunto ai loro carcerieri di far conoscere le cause della loro detenzione, questi non hanno dato altre ragioni se non che l’arresto aveva avuto luogo per un ordine speciale di V. M. notificato dai lord del vostro Consiglio privato; che essi furono in seguito riportati nelle loro differenti prigioni, senza che fosse presentato contro di loro un capo d’accusa dal quale essi potessero discolparsi conformemente alla legge; […]

[X] Per queste ragioni, supplicano umilmente la Vostra Eccellentissima Maestà che nessuno, in avvenire, sia costretto a fare alcun dono gratuito, alcun prestito di denaro, alcun particolare presente, né a pagare alcuna tassa o imposta senza il consenso comune dato per atto del Parlamento; che nessuno sia citato in giudizio, né obbligato a prestare giuramento, né obbligato a un servizio, né arrestato, inquietato o molestato in occasione di queste tasse, o del rifiuto di pagarle; che nessun uomo libero sia arrestato o detenuto nella maniera indicata sopra; […] che le commissioni incaricate di applicare la legge marziale siano revocate e annullate e che non ne siano più deliberate di simili per paura che, sotto questo pretesto, qualcuno dei vostri soggetti sia molestato o mandato a morte contro le leggi e le libertà del paese.

[XI] Tutte queste cose essi domandano umilmente a V. M. come loro diritti e loro libertà, secondo le leggi e gli statuti di questo reame; supplicano anche V. M. di dichiarare che tutto ciò che si è fatto a questo riguardo, procedure, sentenze ed esecuzioni in danno del vostro popolo, non produrrà conseguenze o esempi; supplicano anche che piaccia a V. M. degnare di dichiarare graziosamente, per una più grande soddisfazione e sicurezza del vostro popolo, che vostra intenzione e volontà reale è che nelle cose qui sopra dedotte, i vostri ufficiali e ministri vi servano conformemente alle leggi e agli statuti di questo reame, e che abbiano in vista l’onore di V. M. e la prosperità di questo reame.

(da Le carte dei diritti, a cura di F. Battaglia, Sansoni, Firenze 1964, pp. 19-22)

1.  Edoardo I (1272-1307) e Edoardo III (1327-77) avevano fatto importanti concessioni al parlamento per ottenerne l’appoggio finanziario.

2.  Vostra Maestà.

3.  La Magna Charta Libertatum concessa da re Giovanni ai nobili inglesi nel 1215.

4.  Proprietà terriera.

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